I peccati contro la giustizia dalla parte del colpevole
Articolo 1
Se l’accusato possa negare, senza peccato mortale,
la verità che gli meriterebbe la condanna
L’accusato è strettamente tenuto a esporre la verità che il giudice esige da lui a norma del diritto […]. Se però il giudice chiedesse cose non esigibili a norma del diritto, l’accusato non sarebbe tenuto a rispondergli, ma potrebbe lecitamente evadere la domanda, o con l’appello o in altri modi; tuttavia non potrebbe dire una menzogna.
Articolo 2
Se sia lecito all’accusato difendersi con la falsità
Una cosa è tacere la verità e un’altra proferire una menzogna. Ora, la prima cosa in certi casi può essere permessa […]. Tuttavia in nessun caso è lecito proporre una menzogna […].
Perciò al reo che viene accusato è lecito difendersi nascondendo nei debiti modi la verità che non è tenuto a confessare […]. – Al contrario non gli è lecito dire il falso; e neppure ricorrere alla frode o all’inganno.
Articolo 3
Se sia lecito al colpevole sfuggire la sentenza ricorrendo in appello
Uno può appellare per due motivi. Primo, poiché è persuaso della giustizia della propria causa […]. E in tal caso è lecito appellare […].
Secondo, può darsi che uno appelli per rimandare il processo e la giusta sentenza contro di lui. E questo è un difendersi con la finzione, che è illecito.
Articolo 4
Se a un condannato a morte che lo possa fare sia lecito difendersi
Si può essere condannati a morte giustamente. E in tal caso al condannato non è lecito difendersi. Secondo, uno può essere condannato ingiustamente […]. Ora, come è lecito resistere ai briganti, così è lecito in tal caso resistere ai cattivi governanti: salvo però il pericolo di scandalo.