L’assoluzione dalla scomunica
Articolo 1
Se qualunque sacerdote possa assolvere i propri sudditi dalla scomunica
Possono assolvere dalla scomunica minore tutti coloro che possono assolvere dal peccato che si commette trattando con gli scomunicati. La scomunica maggiore invece, se è stata inflitta dal giudice, può assolverla soltanto egli stesso, oppure un suo superiore; ma se fu inflitta dalla legge, può assolverla il vescovo o anche il semplice sacerdote, eccetto i seguenti sei casi che il Papa, autore della legge, si è riservato […].
Articolo 2
Se una persona possa venire assolta senza che lo voglia
[La scomunica] può essere tolta anche contro la volontà del reo.
Articolo 3
Se uno possa venire assolto da una scomunica senza esserlo da tutte le altre
È possibile assolvere da una scomunica ferme restando le altre.