Battesimo, ministro (III, 67)

I ministri del battesimo

Articolo 1

Se battezzare sia ufficio del diacono

Al diacono non compete per ufficio di dare il sacramento del battesimo, ma gli compete nel conferimento di questo e degli altri sacramenti di assistere e di servire ai ministri superiori.

Articolo 2

Se battezzare sia ufficio del sacerdote, o soltanto del vescovo

È ufficio proprio del sacerdote battezzare.

Articolo 3

Se un laico possa battezzare

Perché all’uomo non venga a mancare un rimedio tanto necessario, fu stabilito sia che la sua materia fosse comune, cioè fosse l’acqua, che tutti possono avere, sia che il ministro potesse essere chiunque, anche chi non è ordinato.

Articolo 4

Se una donna possa battezzare

Come un laico maschio può battezzare quale ministro di Cristo, così anche una donna.

Articolo 5

Se chi non è battezzato possa battezzare

La Chiesa ha stabilito che i non battezzati, sia Giudei che pagani, possono conferire il sacramento del battesimo, purché battezzino con la forma della Chiesa.

Articolo 6

Se più persone possano battezzare insieme

Con la forma: «Noi ti battezziamo» viene espressa l’intenzione di concorrere in più persone a conferire uno stesso battesimo. Ma ciò è contro la natura del ministro: l’uomo infatti non battezza se non in qualità di ministro e di vicario di Cristo, per cui come uno è Cristo, così uno deve essere il ministro che lo rappresenta.

Articolo 7

Se nel battesimo occorra qualcuno che rilevi dal sacro fonte il battezzato

Occorre qualcuno che lo rilevi assumendone l’istruzione e la tutela.

Articolo 8

Se chi rileva uno dal sacro fonte sia tenuto a istruirlo

È obbligato ad aver cura di lui, se la necessità lo richiede.

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