La frode che viene commessa nelle compravendite
Articolo 1
Se sia lecito vendere una cosa per più di quanto vale
Usare la frode per vendere una cosa a un prezzo più alto del giusto è sempre un peccato […].
Vendere a più o comprare a meno di quanto la cosa costa è un atto ingiusto e illecito.
Articolo 2
Se la vendita sia resa ingiusta e illecita per un difetto della cosa venduta
Se il venditore ne ha coscienza commette una frode nella vendita, per cui la vendita è illecita ed egli è tenuto alla restituzione.
Articolo 3
Se il venditore sia tenuto a dichiarare i difetti di ciò che vende
Se il difetto è nascosto il venditore è obbligato a denunziarlo.
Se invece il difetto è evidente e il venditore pensa da se stesso a ridurre debitamente il prezzo, allora non è tenuto a denunziarlo.
Articolo 4
Se commerciando sia lecito vendere una cosa a più di quanto fu comprata
Considerato in se stesso, il commercio ha una certa sconvenienza […]. Però il guadagno, che è il fine del commercio, non implica nella sua natura alcunché di peccaminoso o di immorale. Perciò nulla impedisce di ordinare il guadagno a qualche fine necessario, o anche onesto. E in questo caso il commercio è lecito.