Compravendita (II-II, 77)

La frode che viene commessa nelle compravendite

Articolo 1

Se sia lecito vendere una cosa per più di quanto vale

Usare la frode per vendere una cosa a un prezzo più alto del giusto è sempre un peccato […].

Vendere a più o comprare a meno di quanto la cosa costa è un atto ingiusto e illecito.

Articolo 2

Se la vendita sia resa ingiusta e illecita per un difetto della cosa venduta

Se il venditore ne ha coscienza commette una frode nella vendita, per cui la vendita è illecita ed egli è tenuto alla restituzione.

Articolo 3

Se il venditore sia tenuto a dichiarare i difetti di ciò che vende

Se il difetto è nascosto il venditore è obbligato a denunziarlo.

Se invece il difetto è evidente e il venditore pensa da se stesso a ridurre debitamente il prezzo, allora non è tenuto a denunziarlo.

Articolo 4
Se commerciando sia lecito vendere una cosa a più di quanto fu comprata

Considerato in se stesso, il commercio ha una certa sconvenienza […]. Però il guadagno, che è il fine del commercio, non implica nella sua natura alcunché di peccaminoso o di immorale. Perciò nulla impedisce di ordinare il guadagno a qualche fine necessario, o anche onesto. E in questo caso il commercio è lecito.

Vai alla barra degli strumenti