CONSANGUINEITÀ (impedimento) (3, 125)

(III, 125) Il matrimonio non va fatto tra congiunti

Nel matrimonio, essendoci l’unione tra persone diverse, è giusto che vengano escluse quelle persone che devono considerarsi già unite per l’identità di origine, poiché, riconoscendo che sono una cosa sola soltanto a motivo del matrimonio, si amino più intensamente. Poiché gli atti matrimoniali presentano una certa naturale indecenza, si deve proibire che li esercitino tra loro quelle persone alle quali è dovuto rispetto per i vincoli di sangue. E questa sembra essere la ragione invocata dall’antica legge, laddove, tra l’altro, si dice [Lv 18,6 ss.]: «Non scoprirai le vergogne di tua sorella»; «Nessuno si unisca con una donna sua consanguinea».

Vai alla barra degli strumenti