Consanguineità, impedimento al matrimonio (Spl 54)

L’impedimento della consanguineità

Articolo 1

Se la definizione che viene data della consanguineità sia esatta

Nella suddetta definizione il «vincolo» funge quasi da genere nella consanguineità: le «persone discendenti dal medesimo capostipite», fra le quali esiste tale vincolo, implicano invece il soggetto; «la generazione naturale» infine il principio di questo legame.

Articolo 2

Se la consanguineità sia ben divisa per linee e gradi

In base alle tre relazioni si desumono tre linee di consanguineità: discendente, ascendente e collaterale.

Articolo 3

Se la consanguineità impedisca il matrimonio per legge naturale

La consanguineità rispetto a certe persone è un impedimento al matrimonio per legge naturale, rispetto ad altre lo è per legge divina e rispetto ad altre ancora lo è per una legge umana positiva.

Articolo 4

Se la Chiesa possa fissare al quarto grado il vincolo di consanguineità
che impedisce il matrimonio

Con l’avvento della nuova legge, che è la «legge dello Spirito» [Rm 8,2] e dell’amore, furono proibiti molti gradi di consanguineità […]. In seguito però, in questi ultimi tempi, la proibizione della Chiesa si è ristretta al quarto grado.

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