Il consenso coatto e condizionato
Articolo 1
Se un consenso possa essere coatto
Nel consenso, che è un atto della volontà, non ci può essere una necessità assoluta, ma solo condizionata.
Articolo 2
Se la costrizione del timore possa smuovere un uomo risoluto
L’uomo risoluto, dal timore di un male maggiore si lascia costringere a un male minore, ma non si lascia mai costringere a un male maggiore per evitarne uno minore.
In secondo luogo, di fronte a un pericolo imminente il risoluto si lascia smuovere solo da indizi gravi ed evidenti, mentre l’irresoluto anche da indizi leggeri.
Articolo 3
Se il consenso coatto renda nullo il matrimonio
La Chiesa ritiene che il consenso estorto non sia sufficiente per contrarre il matrimonio.
Articolo 4
Se il consenso coatto produca il matrimonio
almeno nel contraente che usa la violenza
Ciò che impedisce il matrimonio nell’uno lo impedisce anche nell’altro.
Articolo 5
Se il consenso condizionato basti per il matrimonio
Se la condizione ha per oggetto una cosa presente e non è contraria ai beni del matrimonio, sia essa onesta o disonesta, fa sì che il matrimonio si produca al suo verificarsi, e non si produca in caso contrario […].
Se poi la condizione ha per oggetto il futuro, allora o si tratta di cose necessarie […], e in questo caso il matrimonio sussiste […], oppure si tratta di cose contingenti, e allora il consenso non produce il matrimonio.
Articolo 6
Se un padre possa costringere i figli a contrarre matrimonio
Il padre non può costringere per obbedienza i figli al matrimonio […]. Può tuttavia indurli ad esso per dei motivi ragionevoli.