La correzione fraterna
Articolo 1
Se la correzione fraterna sia un atto di carità
La correzione fraterna è un atto di carità.
C’è però una seconda correzione, che applica un rimedio al peccato del colpevole in quanto è un male altrui, e specialmente in quanto nuoce al bene comune. E tale correzione è un atto di giustizia.
Articolo 2
Se la correzione fraterna sia di precetto
La correzione fraterna è ordinata all’emendamento del fratello. Perciò essa è di precetto in quanto è necessaria a questo fine, e non nel senso che si debba correggere il fratello che sbaglia in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo.
Articolo 3
Se la correzione fraterna spetti solo ai prelati
C’è una correzione che è un atto di carità e tende a emendare il fratello. E tale correzione spetta a chiunque abbia la carità, sia egli suddito o prelato. – C’è poi una seconda correzione che è un atto di giustizia […], e questa spetta solo ai prelati.
Articolo 4
Se un suddito sia tenuto a correggere il suo prelato
Non spetta ai sudditi nei riguardi del loro prelato quella correzione che mediante la coercizione della pena è un atto di giustizia. Invece la correzione fraterna che è un atto di carità spetta a tutti nei riguardi di qualunque persona verso cui siamo tenuti ad avere la carità, quando in essa troviamo qualcosa da correggere […]. Però nelle correzioni che i sudditi fanno ai loro superiori si deve rispettare il debito modo.
Articolo 5
Se un peccatore sia tenuto a correggere i colpevoli
Se il peccatore corregge con umiltà non pecca, e non merita una nuova condanna; sebbene allora egli si mostri condannabile per il peccato commesso o di fronte alla coscienza del proprio fratello, o almeno di fronte alla propria.
Articolo 6
Se uno debba astenersi dalla correzione per paura che il colpevole diventi peggiore
C’è una correzione riservata ai prelati che è ordinata al bene comune e ha forza coattiva. E questa correzione non va trascurata per il turbamento di colui che la subisce […].
C’è invece una correzione che non viene esercitata con la coazione, ma con la semplice ammonizione. In questo caso, quando si giudica probabile che il peccatore non accetterà l’ammonizione, ma farà peggio, si deve desistere dal correggerlo.
Articolo 7
Se nella correzione fraterna
sia obbligatorio far precedere l’ammonizione alla denunzia
Se sono peccati pubblici, vanno rimproverati pubblicamente.
Se sono peccati occulti che causano al prossimo un danno, bisogna subito procedere alla denunzia, per impedire tale danno.
Ci sono però delle colpe che fanno male solo a chi pecca e a te contro cui si pecca […]. In tal caso si deve badare soltanto a soccorrere il fratello colpevole.
Articolo 8
Se alla pubblica denunzia debba precedere il ricorso ai testimoni
È conveniente che in mezzo venga posto il ricorso ai testimoni.