Digiuno (II-II, 147)

Il digiuno

Articolo 1

Se il digiuno sia un atto di virtù

Il digiuno è un atto di virtù.

Articolo 2

Se il digiuno sia un atto di astinenza

Il digiuno è un atto di astinenza.

Articolo 3

Se il digiuno sia di precetto

Il digiuno in forma generica viene a essere un precetto della legge naturale. La determinazione invece del tempo e del modo di digiunare secondo l’utilità e la convenienza del popolo cristiano ricade sotto un precetto della legge positiva, stabilita dai prelati della Chiesa. E questo è il digiuno ecclesiastico, mentre l’altro è quello naturale.

Articolo 4

Se tutti siano tenuti ai digiuni della Chiesa

Nell’istituire tali leggi il legislatore tiene presente ciò che avviene ordinariamente e nella maggior parte dei casi. Se però in un caso particolare, per un motivo determinato, capita qualcosa che è incompatibile con l’osservanza della norma stabilita, allora il legislatore non intende obbligare a tale norma. Qui però bisogna distinguere.

Articolo 5

Se i giorni del digiuno ecclesiastico siano ben determinati

I digiuni dovevano essere stabiliti in quei giorni in cui bisognava purificare gli uomini dal peccato ed elevare a Dio le anime dei fedeli con la devozione.

Articolo 6

Se per il digiuno si richieda che si mangi un volta sola

La Chiesa con la sua discrezione ha stabilito che chi digiuna mangi una volta sola.

Articolo 7

Se l’ora nona sia indicata per il pasto di chi digiuna

È giusto fissare il pasto verso l’ora nona.

Articolo 8

Se sia giusto imporre a chi digiuna l’astinenza dalle carni, dalle uova e dai latticini

La Chiesa ha stabilito che nel digiuno ci si astenga soprattutto da questi cibi.

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