Il digiuno
Articolo 1
Se il digiuno sia un atto di virtù
Il digiuno è un atto di virtù.
Articolo 2
Se il digiuno sia un atto di astinenza
Il digiuno è un atto di astinenza.
Articolo 3
Se il digiuno sia di precetto
Il digiuno in forma generica viene a essere un precetto della legge naturale. La determinazione invece del tempo e del modo di digiunare secondo l’utilità e la convenienza del popolo cristiano ricade sotto un precetto della legge positiva, stabilita dai prelati della Chiesa. E questo è il digiuno ecclesiastico, mentre l’altro è quello naturale.
Articolo 4
Se tutti siano tenuti ai digiuni della Chiesa
Nell’istituire tali leggi il legislatore tiene presente ciò che avviene ordinariamente e nella maggior parte dei casi. Se però in un caso particolare, per un motivo determinato, capita qualcosa che è incompatibile con l’osservanza della norma stabilita, allora il legislatore non intende obbligare a tale norma. Qui però bisogna distinguere.
Articolo 5
Se i giorni del digiuno ecclesiastico siano ben determinati
I digiuni dovevano essere stabiliti in quei giorni in cui bisognava purificare gli uomini dal peccato ed elevare a Dio le anime dei fedeli con la devozione.
Articolo 6
Se per il digiuno si richieda che si mangi un volta sola
La Chiesa con la sua discrezione ha stabilito che chi digiuna mangi una volta sola.
Articolo 7
Se l’ora nona sia indicata per il pasto di chi digiuna
È giusto fissare il pasto verso l’ora nona.
Articolo 8
Se sia giusto imporre a chi digiuna l’astinenza dalle carni, dalle uova e dai latticini
La Chiesa ha stabilito che nel digiuno ci si astenga soprattutto da questi cibi.