Giustizia, distinzioni (II-II, 61)

Le parti della giustizia

Articolo 1

Se sia ragionevole distinguere due specie di giustizia,
cioè la distributiva e la commutativa

Esistono due specie di giustizia: la commutativa e la distributiva.

Articolo 2

Se nella giustizia distributiva
il giusto mezzo venga determinato come nella commutativa

Nella giustizia distributiva il giusto mezzo non viene determinato secondo l’equivalenza di una cosa con un’altra, ma secondo una proporzionalità delle cose alle persone: cosicché, come una persona è superiore all’altra, così anche le cose che vengono date a una persona sono superiori a quelle date a un’altra […].

Al contrario nelle permute, o commutazioni, a una singola persona viene contraccambiato qualcosa per un bene che le apparteneva […]. Per cui bisogna adeguare una cosa a un’altra cosa: in modo che quanto uno ha in più, per averlo ricevuto da un altro, lo restituisca al legittimo proprietario in quantità uguale.

Articolo 3

Se per le due specie di giustizia la materia sia diversa

Se prendiamo per materia dei due tipi di giustizia ciò il cui uso è un’attività esterna, allora la materia della giustizia distributiva e della commutativa è identica […].

Se invece prendiamo come materia dei due tipi di giustizia le stesse azioni principali mediante cui facciamo uso delle persone, delle cose e delle prestazioni d’opera, allora la materia è diversa […].

Articolo 4

Se il giusto si identifichi semplicemente con il «contrappasso»

Il contrappasso è un principio valido nella giustizia commutativa […].

Esso invece non ha luogo nella giustizia distributiva.

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