Giustizia, parti integrali (II-II, 79)

Le parti integranti della giustizia

Articolo 1

Se evitare il male e fare il bene siano le parti integranti della giustizia

La giustizia in quanto virtù specificamente distinta ha per oggetto di fare il bene sotto l’aspetto di cosa dovuta al prossimo, e di evitare il male contrario, cioè il male nocivo al prossimo. Invece la giustizia generale ha il compito di fare il bene dovuto in ordine alla collettività o a Dio, e di evitare il male contrario.

E queste due parti della giustizia generale, o speciale, sono parti quasi integranti della giustizia: poiché entrambe sono richieste per un perfetto atto di giustizia.

Articolo 2

Se la trasgressione sia un peccato speciale

La trasgressione si verifica propriamente quando uno agisce contro un precetto negativo.

Ora, ciò può riscontrarsi materialmente in tutte le specie di peccati […]. – Se però si prende la trasgressione formalmente, cioè sotto l’aspetto particolare di infrazione di un precetto negativo, allora essa è un peccato specifico in due modi. Primo, in quanto si contrappone ai diversi generi di peccati che sono opposti alle altre virtù […]. Secondo, in quanto si distingue dall’omissione.

Articolo 3

Se l’omissione sia un peccato speciale

Come fare il bene, al che si oppone l’omissione, è una parte speciale della giustizia distinta dall’evitare il male, al che si oppone la trasgressione, così anche l’omissione si distingue dalla trasgressione.

Articolo 4

Se il peccato di omissione sia più grave del peccato di trasgressione

Di per sé e assolutamente parlando, la trasgressione è un peccato più grave dell’omissione, sebbene certe omissioni possano essere più gravi di certe trasgressioni.

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