Incesto, impedimento matrimoniale (Spl 58, 4)

Gli impedimenti dell’impotenza, del maleficio,
della follia, dell’incesto e dell’età

Articolo 4

Se l’incesto con la sorella della propria moglie dirima il matrimonio

Se uno commette un peccato carnale con la sorella o con un’altra consanguinea della propria moglie prima di contrarre il matrimonio, il matrimonio deve essere annullato a motivo dell’affinità contratta, anche se sono già stati celebrati gli sponsali.

Se invece il peccato è posteriore al matrimonio già contratto e consumato, allora non si esige una separazione totale, ma il marito perde il diritto di chiedere il debito coniugale, così da non poterlo fare senza peccato. Però è tenuto a renderlo se la moglie lo chiede […].

Costui inoltre dopo la morte della moglie deve rimanere del tutto «senza speranza di risposarsi»: a meno che, in vista della sua fragilità, cioè nel timore che possa avere dei rapporti illeciti, non si ricorra a una dispensa. Se invece contraesse matrimonio senza dispensa, peccherebbe violando le leggi della Chiesa, ma non per questo il matrimonio dovrebbe essere dichiarato nullo.

 

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