Le indulgenze
Articolo 1
Se con le indulgenze venga rimessa una parte della pena soddisfattoria
[Le indulgenze] servono, sia in foro ecclesiastico che davanti a Dio, a rimettere la pena che rimane dopo la contrizione, l’assoluzione e la confessione [dei peccati], anche se non è stata imposta penitenza alcuna.
Articolo 2
Se le indulgenze valgano secondo ciò che in esse è determinato
Le indulgenze hanno il valore che ad esse è dato: purché in chi le concede ci sia l’autorità, in chi le riceve la carità e nella motivazione la pietà, che include l’amore di Dio e l’utilità del prossimo.
Articolo 3
Se si possano concedere indulgenze per un aiuto temporale
Si possono concedere indulgenze non per dei beni puramente temporali, ma che siano ordinati alle cose dello spirito.