Indulgenze, in sé (Spl 25)

Le indulgenze

Articolo 1

Se con le indulgenze venga rimessa una parte della pena soddisfattoria

[Le indulgenze] servono, sia in foro ecclesiastico che davanti a Dio, a rimettere la pena che rimane dopo la contrizione, l’assoluzione e la confessione [dei peccati], anche se non è stata imposta penitenza alcuna.

Articolo 2

Se le indulgenze valgano secondo ciò che in esse è determinato

Le indulgenze hanno il valore che ad esse è dato: purché in chi le concede ci sia l’autorità, in chi le riceve la carità e nella motivazione la pietà, che include l’amore di Dio e l’utilità del prossimo.

Articolo 3

Se si possano concedere indulgenze per un aiuto temporale

Si possono concedere indulgenze non per dei beni puramente temporali, ma che siano ordinati alle cose dello spirito.

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