Lavoro manuale, dei religiosi (II-II, 187, 3)

Le attività che convengono ai religiosi

Articolo 3

Se i religiosi siano obbligati al lavoro manuale

Per assicurare il vitto, il lavoro manuale ha necessità di precetto nella misura in cui è necessario a questo fine […].

Come rimedio contro l’ozio o come macerazione del corpo, considerato in sé stesso tale lavoro non ricade in una necessità di precetto […]. Perciò da questo lato né i religiosi né i secolari sono tenuti al lavoro manuale: a meno che non vi siano obbligati dalle costituzioni del loro ordine.

In quanto infine il lavoro manuale è ordinato all’elemosina, esso non cade sotto l’obbligo di un precetto: eccettuato forse qualche caso in cui si è strettamente tenuti a fare elemosine, e non ci sia un altro modo per soccorrere i poveri.

 

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