Il libello di ripudio
Articolo 1
Se l’indissolubilità del matrimonio sia di legge naturale
L’indissolubilità del matrimonio è di legge naturale.
Articolo 2
Se potesse essere lecito rimandare la moglie per una dispensa
Sembra che ciò possa essere lecito con la dispensa che riguarda i precetti naturali secondari.
Articolo 3
Se sotto la legge mosaica fosse lecito ripudiare la moglie
Esistono in proposito due opinioni. Alcuni affermano che quanti sotto la legge rimandavano la moglie dandole il libello di ripudio non erano scusati dal peccato, sebbene non incorressero in un castigo imponibile secondo la legge […].
Altri invece dicono che il ripudio della moglie, pur essendo in se stesso una cosa cattiva, tuttavia per una permissione di Dio fu lecito in quel tempo […].
Ora, sebbene anche questa opinione sia probabile, tuttavia la prima è più comune.
Articolo 4
Se alla moglie ripudiata fosse lecito risposarsi con un altro
Secondo la prima opinione [a. prec.] la moglie ripudiata che passava ad altre nozze commetteva peccato […]. Secondo l’altra opinione invece […] era lecito alla moglie risposarsi con un altro.
Articolo 5
Se al marito fosse lecito riprendere la moglie che aveva ripudiato
Nella legge riguardante il ripudio c’era la proibizione al marito che la ripudiava di riprendere la moglie.
Articolo 6
Se la causa del ripudio fosse l’odio verso la moglie
L’odio è la causa prossima del ripudio […], ma dobbiamo anche porre dei motivi remoti del ripudio, che erano la causa dell’odio.
Articolo 7
Se i motivi della separazione dovessero essere scritti nel libello di ripudio
I motivi venivano scritti nel libello di ripudio non in particolare, ma in modo generico.