I beni del matrimonio
Articolo 1
Se il matrimonio debba essere coonestato da certi beni connessi
La volizione dell’atto coniugale non può essere ordinata se non grazie al compenso di certi beni che coonestano quell’atto. E questi sono i beni che scusano il matrimonio rendendolo onesto.
Articolo 2
Se siano sufficienti i beni del matrimonio posti dal «Maestro delle Sentenze»,
cioè la fedeltà, la prole e il sacramento
In quanto compito naturale il matrimonio è coonestato da due cose, la prole e la fedeltà […]. – Inoltre esso deve un aspetto della sua bontà al fatto che è un sacramento.
Articolo 3
Se il sacramento sia il principale tra i beni del matrimonio
Quanto all’eccellenza il sacramento è il principale tra i beni del matrimonio […].
Quanto invece all’essenzialità, da un certo punto di vista la prole e la fedeltà sono al primo posto.
Articolo 4
Se l’atto coniugale sia scusato dai beni suddetti
fino a non essere in alcun modo peccaminoso
I suddetti beni giustificano pienamente l’atto del matrimonio.
Articolo 5
Se l’atto matrimoniale possa essere giustificato anche senza i beni del matrimonio
Gli sposi si uniscono senza peccato per due soli motivi: per procreare la prole o per rendere il debito coniugale. Altrimenti il loro atto sarà sempre peccato, almeno veniale.
Articolo 6
Se compiere l’atto coniugale senza proporsi uno dei beni del matrimonio,
ma per il solo piacere, sia sempre un peccato grave
Se uno cerca il piacere trasgredendo la legge del matrimonio […], allora l’atto è un peccato mortale […]. Se invece si cerca il piacere entro i limiti del matrimonio […], allora è un peccato veniale.