Il consenso matrimoniale
Articolo 1
Se il consenso sia la causa efficiente del matrimonio
Dal momento che le stipulazioni dei contratti di ordine materiale vengono fatte col mutuo consenso, è necessario che ciò avvenga anche nell’unione matrimoniale.
Articolo 2
Se sia necessario esprimere il consenso con la parola
È necessario che il consenso matrimoniale venga espresso oralmente.
Articolo 3
Se il consenso espresso in forma di promessa produca il matrimonio
Tale manifestazione del consenso non produce il matrimonio, ma il fidanzamento, al quale si dà il nome di sponsali.
Articolo 4
Se le espressioni di consenso, anche verbali,
costituiscano il matrimonio quando manca il consenso interiore
Non contrae matrimonio chi nell’esprimerlo a parole non dà il consenso interiore.
Articolo 5
Se per fare il matrimonio basti il consenso verbale al presente dato in segreto [cioè non in pubblico]
[Esso basta], poiché tutte le altre formalità non essenziali, anche se vengono omesse, non invalidano il matrimonio, sebbene i contraenti pecchino; a meno che non ne siano scusati per un giusto motivo.
Il consenso seguito dal giuramento o dall’atto coniugale
Articolo 1
Se il giuramento aggiunto al consenso espresso al futuro causi il matrimonio
Anche se interviene il giuramento, il matrimonio non è compiuto.
Articolo 2
Se l’atto coniugale compiuto dopo la promessa di nozze causi il matrimonio
Dal punto di vista della coscienza l’atto coniugale preceduto dagli sponsali con verbi al futuro non può produrre realmente il matrimonio, se manca il consenso interiore.
Secondo la legge della Chiesa invece si giudica che il rapporto sessuale successivo al fidanzamento causi il matrimonio, a meno che non risultino segni evidenti di inganno o di frode.
Il consenso coatto e condizionato
Articolo 1
Se un consenso possa essere coatto
Nel consenso, che è un atto della volontà, non ci può essere una necessità assoluta, ma solo condizionata.
Articolo 2
Se la costrizione del timore possa smuovere un uomo risoluto
L’uomo risoluto, dal timore di un male maggiore si lascia costringere a un male minore, ma non si lascia mai costringere a un male maggiore per evitarne uno minore.
In secondo luogo, di fronte a un pericolo imminente il risoluto si lascia smuovere solo da indizi gravi ed evidenti, mentre l’irresoluto anche da indizi leggeri.
Articolo 3
Se il consenso coatto renda nullo il matrimonio
La Chiesa ritiene che il consenso estorto non sia sufficiente per contrarre il matrimonio.
Articolo 4
Se il consenso coatto produca il matrimonio
almeno nel contraente che usa la violenza
Ciò che impedisce il matrimonio nell’uno lo impedisce anche nell’altro.
Articolo 5
Se il consenso condizionato basti per il matrimonio
Se la condizione ha per oggetto una cosa presente e non è contraria ai beni del matrimonio, sia essa onesta o disonesta, fa sì che il matrimonio si produca al suo verificarsi, e non si produca in caso contrario […].
Se poi la condizione ha per oggetto il futuro, allora o si tratta di cose necessarie […], e in questo caso il matrimonio sussiste […], oppure si tratta di cose contingenti, e allora il consenso non produce il matrimonio.
Articolo 6
Se un padre possa costringere i figli a contrarre matrimonio
Il padre non può costringere per obbedienza i figli al matrimonio […]. Può tuttavia indurli ad esso per dei motivi ragionevoli.
L’oggetto del consenso
Articolo 1
Se il consenso che costituisce il matrimonio abbia per oggetto il rapporto sessuale
Acconsentire al matrimonio è acconsentire al rapporto sessuale in maniera non esplicita, ma implicita.
Articolo 2
Se sia valido il matrimonio che uno contrae per qualche motivo disonesto
Non è il matrimonio che diventa buono o cattivo, ma i contraenti stessi.