Mutuo e usura (II-II, 78)

Il peccato di usura

Articolo 1

Se sia un peccato percepire l’usura per il danaro prestato

Percepire l’usura, o interesse, per il denaro prestato è di per sé un’ingiustizia […].

Quindi, come l’uomo è tenuto a restituire le altre cose ingiustamente acquistate, così è tenuto a farlo per il danaro ricevuto come usura o interesse.

Articolo 2

Se per il danaro prestato uno possa richiedere qualche altro vantaggio

Incorre in un peccato consimile chi per un patto tacito o espresso percepisce altre cose valutabili in danaro. Se però uno riceve di queste cose senza esigerle, e senza obbligazioni tacite o espresse, ma solo come dono gratuito, allora non pecca […]. – È lecito inoltre esigere ricompense non misurabili col danaro: come la benevolenza e l’amore, o altre cose del genere.

Articolo 3

Se uno sia tenuto a restituire tutto il guadagno fatto con l’usura

Uno è tenuto a restituire tutto, e anche gli eventuali frutti di tali beni.

Articolo 4

Se sia lecito prendere del danaro prestato a usura

Non può mai essere lecito indurre una persona a prestare a usura; tuttavia ricevere un prestito in questo modo da parte di chi è già disposto a farlo ed esercita l’usura, è lecito per un qualche bene, cioè per far fronte alla necessità propria o altrui.

Vai alla barra degli strumenti