Omicidio (II-II, 64)

L’omicidio

Articolo 1

Se sia proibito sopprimere qualsiasi essere vivente

È lecito sopprimere le piante a uso degli animali, e gli animali a uso dell’uomo in forza dell’ordine stesso stabilito da Dio.

Articolo 2

Se sia lecito uccidere i peccatori

Se un uomo con i suoi peccati è pericoloso e disgregativo per la collettività è cosa lodevole e salutare sopprimerlo, per la conservazione del bene comune.

Articolo 3

Se sia lecito a una persona privata uccidere i colpevoli

La cura del bene comune è affidata ai principi investiti della pubblica autorità. Perciò ad essi soltanto è lecito uccidere i malfattori, non già alle persone private.

Articolo 4

Se uccidere i malfattori sia lecito ai chierici

Ai chierici non è permesso uccidere.

Articolo 5

Se sia lecito il suicidio

Il suicidio è assolutamente illecito.

Articolo 6

Se in qualche caso sia lecito uccidere un innocente

In nessun caso è lecito uccidere un innocente.

Articolo 7

Se sia permesso uccidere per difendersi

Questa azione non può essere considerata illecita per il fatto che con essa si intende conservare la propria vita […]. Se però uno nel difendere la propria vita usa maggiore violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con  moderazione, allora la difesa è lecita […]. Quindi non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri […].

Articolo 8

Se chi uccide casualmente un uomo sia colpevole di omicidio

Le realtà casuali in quanto tali non sono peccati […]. Però, secondo il diritto, se uno provoca la morte di un uomo mentre compie una cosa illecita, oppure se mentre compie cose lecite non prende le dovute precauzioni, non può sfuggire al reato di omicidio.

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