Penitenza, confessione (Spl 6-11)

La necessità della confessione

Articolo 1

Se la confessione sia necessaria per salvarsi

La confessione è indispensabile alla salvezza per colui che è caduto in un peccato mortale attuale.

Articolo 2

Se la confessione sia di diritto naturale

La confessione è di diritto non naturale, ma divino.

Articolo 3

Se tutti siano tenuti alla confessione

Dal lato della legge di Dio non tutti sono tenuti alla confessione, ma soltanto coloro che sono incorsi nel peccato mortale dopo il battesimo.

Dal lato della legge positiva tutti vi sono tenuti per una disposizione ecclesiastica.

Articolo 4

Se sia lecito confessare un peccato non commesso

Tale confessione non è corretta.

Articolo 5

Se si sia tenuti a confessarsi immediatamente

Si può essere obbligati in due modi. Primo, indirettamente, quando cioè uno è tenuto a compiere una cosa che non può compiere senza peccato se non si confessa.

Secondo, direttamente. Se incombe un pericolo di morte, uno è obbligato di per sé a confessarsi, o a ricevere il battesimo.

Articolo 6

Se si possa essere dispensati dal confessarsi a un uomo

Il Papa non può disporre che uno si salvi senza la confessione in quanto tale obbligo deriva dall’istituzione stessa del sacramento. Può però dispensare dalla confessione in quanto essa obbliga secondo il precetto della Chiesa, in modo da poter dilazionare la confessione oltre il tempo della prescrizione ecclesiastica.

 

La natura della confessione

Articolo 1

Se Sant’Agostino abbia ben definito la confessione come
«l’atto con cui si svelano i difetti nascosti con la speranza del perdono»

La definizione è buona.

Articolo 2

Se la confessione sia un atto di virtù

La confessione è un atto buono nel suo genere, ed è un atto di virtù. Tuttavia può essere fatta male, se non è rivestita di tutte le altre debite circostanze.

Articolo 3

Se la confessione sia un atto della virtù della penitenza

Essa promana dalla virtù della penitenza. Tuttavia può venire comandata da molte virtù, e quindi appartenere indirettamente ad esse.

 

Il ministro della confessione

Articolo 1

Se sia necessario confessarsi a un sacerdote

A lui soltanto va fatta la confessione sacramentale, che è dovuta ai ministri della Chiesa.

Articolo 2

Se in qualche caso sia lecito confessarsi a chi non è sacerdote

In caso di necessità anche un laico può fare le veci del sacerdote, e ricevere la confessione.

Articolo 3

Se fuori del caso di necessità chi non è sacerdote
possa ascoltare la confessione dei peccati veniali

Non è necessario che si confessino i peccati veniali a un sacerdote.

Articolo 4

Se sia necessario confessarsi al proprio sacerdote

Si richiede che la confessione venga fatta non solo al sacerdote, ma al proprio sacerdote.

Articolo 5

Se uno possa confessarsi ad altri, e non al proprio sacerdote,
per un privilegio o un ordine del proprio superiore

Chiunque ha la giurisdizione può affidare ad altri gli atti della medesima. Perciò se uno è inabile ad ascoltare la confessione per mancanza di giurisdizione sui penitenti, può ottenere la facoltà di ascoltare le confessioni e di assolvere da chi ha la giurisdizione immediata su di essi […]. Se invece uno non può ascoltare le confessioni perché impedito nell’esercizio dell’ordine, può ottenere la facoltà da colui che può togliere tale impedimento.

Articolo 6

Se in fin di vita un penitente possa venire assolto da qualsiasi sacerdote

In questo caso uno può venire assolto da qualsiasi sacerdote non solo da qualsiasi peccato, ma anche da qualsiasi scomunica, da chiunque sia stata data.

Articolo 7

Se la pena temporale che rimane da espiare dopo la confessione
debba essere determinata secondo la gravità della colpa

Non sempre per un peccato più grave viene imposta una penitenza maggiore.

 

La qualità della confessione

Articolo 1

Se la confessione possa essere informe

Quale atto di virtù essa è propriamente un atto meritorio. E allora la confessione non ha valore senza la carità.

– In quanto invece è una parte del sacramento, la confessione può essere fatta anche da chi non è contrito.

Articolo 2

Se la confessione debba essere integra

La confessione esige che si confessino tutti i peccati mortali presenti nella memoria.

Articolo 3

Se ci si possa confessare attraverso un intermediario o per iscritto

Nell’atto sacramentale ordinato alla manifestazione si ricorre a quell’atto col quale maggiormente ci manifestiamo, cioè alla parola personale. Gli altri modi sono introdotti per supplire quest’ultima.

Articolo 4

Se per la confessione si richiedano le sedici condizioni indicate dai maestri

Delle condizioni suddette alcune sono essenziali alla confessione, altre invece sono dei perfezionamenti complementari.

 

Gli effetti della confessione

Articolo 1

Se la confessione liberi dalla morte del peccato

La confessione rimette la colpa in forza dell’annessa assoluzione, allo stesso modo in cui la rimette il battesimo.

Articolo 2

Se la confessione liberi in qualche modo dalla pena

La confessione unita all’assoluzione esercita in due modi il potere di assolvere dalla pena.

Articolo 3

Se la confessione apra il paradiso

Si può dire che essa apre il paradiso.

Articolo 4

Se tra gli altri effetti la confessione infonda anche la speranza di salvarsi

La confessione infonde la speranza di salvarsi.

Articolo 5

Se basti la confessione generale per cancellare i peccati dimenticati

La confessione generale sacramentale produce il condono della pena grazie al potere delle chiavi, a cui il penitente si sottomette senza porre ostacoli, per quanto dipende da lui. Però non ne consegue la diminuzione della pena derivante dalla vergogna della confessione quanto al peccato che il penitente non ha confessato in particolare davanti al sacerdote.

 

Il sigillo della confessione

Articolo 1

Se il sacerdote sia tenuto in tutti i casi a celare i peccati conosciuti sotto il sigillo della confessione

È necessario che la confessione rimanga segreta.

Articolo 2

Se il sigillo della confessione abbracci anche altre notizie che non sono materia di confessione

Il sigillo della confessione non abbraccia direttamente se non quanto è materia della confessione sacramentale. Però indirettamente esso può abbracciare anche ciò che non è materia di tale confessione, quando si tratta di cose che potrebbero rivelare o il peccato o il peccatore.

Articolo 3

Se soltanto il sacerdote sia vincolato dal sigillo della confessione

Anche chi non è sacerdote […] può divenire partecipe del sigillo della confessione, ed essere tenuto al segreto.

Articolo 4

Se col permesso del penitente il sacerdote possa rivelare ad altri i peccati che conosce sotto segreto di confessione

Il penitente può far si che quanto il sacerdote sapeva come Dio lo sappia anche come uomo: e lo fa appunto dandogli il permesso di parlare. Perciò se questi parla non infrange il sigillo della confessione. È tenuto però a evitare lo scandalo.

Articolo 5

Se il confessore possa rivelare ad altri ciò che ha conosciuto in confessione e anche in altro modo

Quanto il confessore conosce per altra via, sia prima che dopo la confessione, non è tenuto a celarlo col segreto quanto alla conoscenza che ne ha come uomo […]. Tuttavia, per evitare lo scandalo, deve astenersi dal parlare se non c’è urgente necessità.

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