Il ministro della confessione
Articolo 1
Se sia necessario confessarsi a un sacerdote
A lui soltanto va fatta la confessione sacramentale, che è dovuta ai ministri della Chiesa.
Articolo 2
Se in qualche caso sia lecito confessarsi a chi non è sacerdote
In caso di necessità anche un laico può fare le veci del sacerdote, e ricevere la confessione.
Articolo 3
Se fuori del caso di necessità chi non è sacerdote possa ascoltare la confessione dei peccati veniali
Non è necessario che si confessino i peccati veniali a un sacerdote.
Articolo 4
Se sia necessario confessarsi al proprio sacerdote
Si richiede che la confessione venga fatta non solo al sacerdote, ma al proprio sacerdote.
Articolo 5
Se uno possa confessarsi ad altri, e non al proprio sacerdote, per un privilegio o un ordine del proprio superiore
Chiunque ha la giurisdizione può affidare ad altri gli atti della medesima. Perciò se uno è inabile ad ascoltare la confessione per mancanza di giurisdizione sui penitenti, può ottenere la facoltà di ascoltare le confessioni e di assolvere da chi ha la giurisdizione immediata su di essi […]. Se invece uno non può ascoltare le confessioni perché impedito nell’esercizio dell’ordine, può ottenere la facoltà da colui che può togliere tale impedimento.
Articolo 6
Se in fin di vita un penitente possa venire assolto da qualsiasi sacerdote
In questo caso uno può venire assolto da qualsiasi sacerdote non solo da qualsiasi peccato, ma anche da qualsiasi scomunica, da chiunque sia stata data.
Articolo 7
Se la pena temporale che rimane da espiare dopo la confessione debba essere determinata secondo la gravità della colpa
Non sempre per un peccato più grave viene imposta una penitenza maggiore.