PENITENZA, sacramento (4, 72)

(IV, 72) La necessità della penitenza, e le sue parti

Supponiamo che un battezzato commetta un peccato grave, poi si penta e voglia riconciliarsi con Dio. Che cosa si può fare? È chiaro che non può essere nuovamente battezzato, poiché non si può ripetere il battesimo. La misericordia di Dio ha quindi stabilito che ci sia un sacramento apposito per venire incontro al battezzato pentito: è il sacramento della penitenza, o confessione, che i Santi Padri spesso chiamavano «la seconda tavola della salvezza dopo il naufragio». Il potere di assolvere dai peccati è indicato dalle «chiavi» che il Signore consegnò a san Pietro [Mt 16,19]: «A te darò le chiavi del regno dei cieli», chiavi che da lui sarebbero passate anche ad altri. Ora, per coloro che peccano dopo il battesimo non ci può essere salvezza se non si sottopongono alle chiavi della Chiesa, o confessandosi di fatto o almeno avendone il proposito, per soddisfarlo al momento opportuno. Le parti del sacramento della penitenza sono dunque: la contrizione, la confessione, la soddisfazione, o penitenza, e naturalmente l’assoluzione del sacerdote.

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