Lo stato dei vescovi
Articolo 1
Se sia lecito desiderare l’episcopato
Desiderare l’episcopato per il rispetto e l’onore [che ne derivano], è chiaramente illecito, ed è effetto della cupidigia e dell’ambizione […].
Desiderarlo poi per l’eccellenza del grado è un atto di presunzione.
Si può tuttavia desiderare senza presunzione di compiere certe opere qualora capitasse di essere in quel dato ufficio, oppure desiderare di essere degni di compiere tali opere, in modo cioè da desiderare non la preminenza della dignità, ma l’opera buona.
Articolo 2
Se sia lecito ricusare in modo assoluto l’imposizione dell’episcopato
È un disordine che uno rifiuti decisamente l’ufficio di governare, contro l’imposizione del superiore.
Articolo 3
Se chi è assunto all’episcopato debba essere migliore degli altri
Chi deve leggere o istituire un vescovo non è tenuto a scegliere il migliore in assoluto, cioè in base alla carità, ma il migliore per il governo di una chiesa: uno cioè che sia capace di istruirla, di difenderla e di governarla pacificamente […].
Dalla parte poi di chi viene assunto all’episcopato non si richiede che egli consideri sé stesso migliore degli altri, ma basta che non riscontri in se stesso nulla che possa rendergli illecita l’accettazione dell’ufficio.
Articolo 4
Se un vescovo possa lecitamente abbandonare l’incarico pastorale per entrare in religione
Uno è obbligato a conservare la cura pastorale fino a che è in grado di giovare alla salvezza delle anime a lui affidate […].
Talvolta però può accadere che a un vescovo, in una maniera o nell’altra, venga impedito di procurare il bene dei suoi sudditi […].
È tuttavia sempre necessario che, come uno riceve l’incarico da un prelato superiore, così anche in tali casi lo deponga [solo] con la sua autorizzazione.
Articolo 5
Se al vescovo sia lecito, per una persecuzione, abbandonare fisicamente il gregge a lui affidato
Quando il bene dei sudditi esige la presenza del pastore, questi non deve abbandonare fisicamente il gregge, né per un vantaggio temporale, né per un pericolo personale imminente […]. Se invece si può provvedere efficacemente al bene dei sudditi con altre persone, in assenza del pastore, allora questi può lasciare fisicamente il gregge, sia per un vantaggio della Chiesa, sia per sfuggire a un pericolo personale.
Articolo 6
Se al vescovo sia lecito possedere personalmente qualcosa
I vescovi non sono tenuti a vivere senza possedere in proprio.
Articolo 7
Se i vescovi pecchino mortalmente non distribuendo ai poveri i beni ecclesiastici che amministrano
Dei beni propri i vescovi hanno un vero dominio. Quindi di per sé non sono in obbligo di darli ad altri, ma possono trattenerli o distribuirli a loro arbitrio. Nell’amministrarli però possono peccare, o per un attaccamento eccessivo, che li porta a goderne più del bisogno, oppure anche perché non soccorrono gli altri come la carità esigerebbe. Tuttavia non sono tenuti per questo alla restituzione […].
Se quindi i beni destinati al vescovo sono distinti da quelli destinati ai poveri, ai ministri e al culto, e il vescovo ritiene per sé cose da erogarsi per tali scopi, allora non c’è dubbio che agisce contro la fedeltà necessaria all’amministratore, pecca mortalmente ed è tenuto alla restituzione. – Invece per i beni destinati espressamente a lui vale la conclusione stabilita per i beni personali.
Diversamente, se i beni suddetti non sono distinti, allora la loro distribuzione è affidata alla sua onestà. E se in ciò sbaglia di poco, in più o in meno, può darsi che non intacchi la fedeltà […]. Se però l’eccesso è considerevole, non può rimanere inavvertito: per cui appare incompatibile con l’onestà. E allora non è senza peccato mortale.
Articolo 8
Se i religiosi promossi all’episcopato siano tenuti alle osservanze regolari
Tra le osservanze regolari ce ne sono alcune che non impediscono l’ufficio pastorale, ma servono piuttosto a salvaguardare la perfezione, come la continenza, la povertà e simili: ad esse il religioso è tenuto anche dopo l’elezione a vescovo, ed è obbligato a portare l’abito della sua religione, che è il segno esterno dell’obbligo suddetto.
Se invece tra le osservanze regolari ve ne sono alcune che risultano incompatibili con l’ufficio pastorale […], allora il vescovo non è tenuto a osservarle.
Tuttavia anche rispetto alle altre osservanze egli può fare uso della dispensa, secondo le necessità della sua persona o del suo ufficio o la condizione degli uomini con cui vive, come anche i prelati dei vari ordini fanno con se stessi.