Precetti della legge mosaica, giudiziali (I-II, 104)

I precetti giudiziali

Articolo 1

Se il costitutivo dei precetti giudiziali sia il fatto che essi sono ordinati al prossimo

Il costitutivo dei precetti giudiziali abbraccia due elementi: che si tratti di doveri degli uomini tra loro, e che il potere di obbligare non derivi dalla sola ragione, ma da una disposizione positiva.

Articolo 2

Se i precetti giudiziali abbiano un valore figurale

I precetti giudiziali dell’antica legge non sono figurali direttamente, ma indirettamente.

Articolo 3

Se i precetti giudiziali dell’antica legge obblighino in perpetuo

I precetti giudiziali non avevano il potere di obbligare in perpetuo, ma furono abrogati con la venuta di Cristo: però in modo diverso da quelli cerimoniali. Infatti i precetti giudiziali sono anch’essi morti, in quanto privi di obbligatorietà, ma non sono mortiferi, come quelli cerimoniali.

Articolo 4

Se i precetti giudiziali possano avere una chiara divisione

I precetti giudiziali della legge antica, che ordinavano gli uomini tra loro, si dividevano secondo le varie distinzioni dell’ordinamento umano, nel quale si possono riscontrare quattro tipi di rapporti: tra i principi e il popolo, dei sudditi tra loro, con gli stranieri, con la gente di casa.

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