Proprietà privata (II-II, 66, 2)

Il furto e la rapina

Articolo 2

Se sia lecito all’uomo possedere in proprio qualcosa

Quanto alla facoltà di procurarli e di amministrarli, è lecito all’uomo possedere dei beni propri. Anzi, è anche necessario per tre motivi. Primo, perché ciascuno è più sollecito del proprio che del comune. Secondo, perché così le cose si svolgono con più ordine. Terzo, perché così è più garantita la pace, accontentandosi ciascuno del suo.

Quanto al loro uso, l’uomo non deve considerare le cose come esclusivamente proprie, ma come comuni: in modo cioè da metterle facilmente a disposizione nelle altrui necessità.

 

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