Rapina (II-II, 66)

Il furto e la rapina

Articolo 1

Se il possesso di beni esterni sia naturale per l’uomo

Nella loro natura le cose esterne non sottostanno al potere dell’uomo, ma solo a quello di Dio, al cui cenno tutti gli esseri umani ubbidiscono. Secondo l’uso invece che di esse si può fare, l’uomo ha un dominio naturale sulle cose esterne.

Articolo 2

Se sia lecito all’uomo possedere in proprio qualcosa

Quanto alla facoltà di procurarli e di amministrarli, è lecito all’uomo possedere dei beni propri. Anzi, è anche necessario per tre motivi. Primo, perché ciascuno è più sollecito del proprio che del comune. Secondo, perché così le cose si svolgono con più ordine. Terzo, perché così è più garantita la pace, accontentandosi ciascuno del suo.

Quanto al loro uso, l’uomo non deve considerare le cose come esclusivamente proprie, ma come comuni: in modo cioè da metterle facilmente a disposizione nelle altrui necessità.

Articolo 3

Se il furto consista nel prendere di nascosto la roba altrui

Il furto è propriamente l’occulta asportazione della roba altrui.

Articolo 4

Se il furto e la rapina siano peccati specificamente distinti

La rapina e il furto sono peccaminosi per motivi diversi. E così sono specificamente distinti.

Articolo 5

Se il furto sia sempre un peccato

Qualsiasi furto è un peccato.

Articolo 6

Se il furto sia un peccato mortale

Il furto, essendo incompatibile con la carità, è un peccato mortale.

Articolo 7

Se sia lecito rubare per necessità

Le cose che uno ha in sovrappiù, per diritto naturale devono servire al sostentamento dei poveri […]. È lasciata all’arbitrio di ognuno l’amministrazione dei propri beni per soccorrere con essi chi è in necessità. Se però la necessità è così urgente ed evidente da esigere il soccorso immediato con le cose che si hanno a portata di mano […], allora uno può soddisfare il suo bisogno con la manomissione, sia aperta che occulta, della roba altrui.

Articolo 8

Se si possa compiere una rapina senza peccato

Chiunque come persona privata, senza essere investito di pubblici poteri, toglie ad altri una cosa con la violenza, agisce illecitamente e compie una rapina.

Articolo 9

Se il furto sia un peccato più grave della rapina

La rapina è un peccato più grave del furto.

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