I beni del matrimonio
Articolo 4
Se l’atto coniugale sia scusato dai beni suddetti fino a non essere in alcun modo peccaminoso
I suddetti beni giustificano pienamente l’atto del matrimonio.
Articolo 5
Se l’atto matrimoniale possa essere giustificato anche senza i beni del matrimonio
Gli sposi si uniscono senza peccato per due soli motivi: per procreare la prole o per rendere il debito coniugale. Altrimenti il loro atto sarà sempre peccato, almeno veniale.
Articolo 6
Se compiere l’atto coniugale senza proporsi uno dei beni del matrimonio, ma per il solo piacere, sia sempre un peccato grave
Se uno cerca il piacere trasgredendo la legge del matrimonio […], allora l’atto è un peccato mortale […]. Se invece si cerca il piacere entro i limiti del matrimonio […], allora è un peccato veniale.