Religiosi, attività (II-II, 187)

Le attività che convengono ai religiosi

Articolo 1

Se sia lecito ai religiosi insegnare, predicare, e compiere altre cose del genere

Queste cose non sono proibite ai religiosi, primo, perché non sono incompatibili con il loro stato; secondo, perché non mancano loro le facoltà per assolverle, eventualmente per delega.

Articolo 2

Se sia lecito ai religiosi trattare affari secolari

I religiosi devono attendere soprattutto alle cose di Dio. Quando però la necessità degli altri lo esige, devono trattare per carità anche i loro affari.

Articolo 3

Se i religiosi siano obbligati al lavoro manuale

Per assicurare il vitto, il lavoro manuale ha necessità di precetto nella misura in cui è necessario a questo fine […].

Come rimedio contro l’ozio o come macerazione del corpo, considerato in sé stesso tale lavoro non ricade in una necessità di precetto […]. Perciò da questo lato né i religiosi né i secolari sono tenuti al lavoro manuale: a meno che non vi siano obbligati dalle costituzioni del loro ordine.

In quanto infine il lavoro manuale è ordinato all’elemosina, esso non cade sotto l’obbligo di un precetto: eccettuato forse qualche caso in cui si è strettamente tenuti a fare elemosine, e non ci sia un altro modo per soccorrere i poveri.

Articolo 4

Se sia lecito ai religiosi vivere di elemosine

Vi sono più casi nei quali i religiosi possono vivere di elemosine. Ciò sarebbe però illecito se essi lo facessero senza essere in necessità e senza offrire alcun servizio.

Articolo 5

Se sia lecito ai religiosi mendicare

Per necessità o per un giusto motivo la mendicità è lecita ai religiosi come ai secolari.

Articolo 6

Se i religiosi possano usare vesti più vili degli altri

Usare vesti vili per procurare la propria umiliazione o per dare l’esempio agli altri è lodevole, mentre farlo per vanagloria è peccaminoso; come lo è anche farlo per avarizia o per negligenza.

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