Scisma (II-II, 39)

Lo scisma

Articolo 1

Se lo scisma sia un peccato speciale

Il peccato di scisma è un peccato speciale […]. Perciò sono detti propriamente scismatici coloro che spontaneamente e intenzionalmente si separano dall’unità della Chiesa, che è l’unità principale.

Articolo 2

Se lo scisma sia un peccato più grave dell’incredulità

Il peccato di incredulità è per il suo genere più grave del peccato di scisma: sebbene possa capitare che uno scismatico pecchi più gravemente di un incredulo, o per un maggiore disprezzo, o per una maggiore gravità del danno che arreca, o per altre cose del genere.

Articolo 3

Se gli scismatici conservino qualche potere

Il potere sacramentale rimane essenzialmente, nell’uomo che l’ha ricevuto con la consacrazione, per tutta la sua vita, anche se egli cade nell’eresia o nello scisma […].

Questi scismatici però perdono l’uso del potere, in modo cioè che non è lecito ad essi esercitarlo. Se però lo esercitano, il loro potere produce il suo effetto sul piano sacramentale […]. Il potere di giurisdizione invece non è indelebile. Per cui esso non rimane negli scismatici e negli eretici.

Articolo 4

Se sia giusto punire gli scismatici con la scomunica

È giusto che gli scismatici vengano puniti con la scomunica, ed è giusto che sperimentino la coercizione del potere civile.

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