Scomunica, condotta con gli scomunicati (Spl 23)

Le relazioni con gli scomunicati

Articolo 1

Se sia lecito avere relazioni di carattere temporale con gli scomunicati

Si può trattare con chi ha ricevuto la scomunica minore, mentre non si può trattare in alcun modo con chi ha ricevuto la scomunica maggiore, salvo che per le cose riguardanti la salvezza.

Da questa norma sono escluse anche quelle persone che sono tenute a speciali riguardi verso lo scomunicato, e sono sottratti anche altri casi.

Articolo 2

Se chi tratta con lo scomunicato incorra nella scomunica

Si può infliggere la scomunica in due modi. O in modo da coinvolgere il colpevole e le persone che trattano con lui. E in questo caso non c’è dubbio che chiunque abbia relazioni con lo scomunicato incorre nella scomunica maggiore. – Oppure in modo da colpire solo lo scomunicato. E allora se uno prende parte al crimine […] incorre anch’egli nella scomunica maggiore. Se invece tratta con lo scomunicato in altre cose […], incorre nella scomunica minore.

Articolo 3

Se trattare con gli scomunicati nei casi vietati sia sempre un peccato mortale

Sembra più probabile che tale persona non pecchi mortalmente se non quando prende parte al crimine, oppure tratta con uno scomunicato nelle cose sacre, o per disprezzo della Chiesa.

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