Scomunica, in sé (Spl 21)

La scomunica

Articolo 1

Se sia esatta questa definizione della scomunica:
«Separazione dalla comunione della Chiesa quanto al frutto e ai suffragi generali»

La definizione data implica l’esclusione dai sacramenti con le parole «quanto al frutto», e dalla comunione dei fedeli quanto alle realtà spirituali con il riferimento ai «suffragi generali».

Articolo 2

Se sia giusto che la Chiesa scomunichi qualcuno

Dio punisce i peccatori, primo, con i castighi; secondo, abbandonando l’uomo a se stesso […]. Ora la Chiesa, con la scomunica, imita il modo di procedere divino in ambedue i casi.

Articolo 3

Se uno possa essere scomunicato per un danno temporale

La Chiesa può punire con la scomunica per un danno temporale ricevuto.

Articolo 4

Se la scomunica inflitta ingiustamente produca qualche effetto

Se è ingiusta in rapporto a colui che la infligge, allora, benché chi la infligge pecchi, la scomunica ottiene il suo effetto […].

Se è ingiusta rispetto alla scomunica stessa, se l’errore rende nulla la sentenza, essa non ha alcun effetto.

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