La scomunica
Articolo 1
Se sia esatta questa definizione della scomunica:
«Separazione dalla comunione della Chiesa quanto al frutto e ai suffragi generali»
La definizione data implica l’esclusione dai sacramenti con le parole «quanto al frutto», e dalla comunione dei fedeli quanto alle realtà spirituali con il riferimento ai «suffragi generali».
Articolo 2
Se sia giusto che la Chiesa scomunichi qualcuno
Dio punisce i peccatori, primo, con i castighi; secondo, abbandonando l’uomo a se stesso […]. Ora la Chiesa, con la scomunica, imita il modo di procedere divino in ambedue i casi.
Articolo 3
Se uno possa essere scomunicato per un danno temporale
La Chiesa può punire con la scomunica per un danno temporale ricevuto.
Articolo 4
Se la scomunica inflitta ingiustamente produca qualche effetto
Se è ingiusta in rapporto a colui che la infligge, allora, benché chi la infligge pecchi, la scomunica ottiene il suo effetto […].
Se è ingiusta rispetto alla scomunica stessa, se l’errore rende nulla la sentenza, essa non ha alcun effetto.