Scongiuro (II-II, 90)

L’uso del nome di Dio sotto forma di scongiuro

Articolo 1

Se sia lecito scongiurare un uomo

Se uno con l’invocazione del nome di Dio, o di qualsiasi cosa sacra, intendesse imporre a chi non è suo suddito la necessità di agire, come fa con se stesso mediante il giuramento, il suo scongiuro sarebbe illecito […]. I superiori tuttavia in caso di necessità possono costringere in questo modo i loro sottoposti. Se però uno mira soltanto a ottenere da altri qualcosa senza una vera imposizione, appellandosi al rispetto del nome di Dio o di altre cose sacre, il suo scongiuro è lecito nei riguardi di chiunque.

Articolo 2

Se sia lecito scongiurare i demoni

Scongiurare i demoni sotto forma di preghiera o di persuasione non è lecito; scongiurare invece sotto forma di imposizione è lecito per certe cose e illecito per altre.

Articolo 3

Se sia lecito scongiurare le creature prive di ragione

Se lo scongiuro è rivolto direttamente a tale creatura in se stessa, sarebbe vano scongiurare una creatura irragionevole. Se lo scongiuro invece è rivolto a colui dal quale la creatura priva di ragione riceve la spinta e il movimento, possiamo distinguere due tipi di scongiuro: uno sotto forma di preghiera e l’altro sotto forma di esorcismo, entrambi leciti. Non è lecito invece scongiurare i demoni chiedendo il loro aiuto.

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