Il sigillo della confessione
Articolo 1
Se il sacerdote sia tenuto in tutti i casi a celare i peccati conosciuti sotto il sigillo della confessione
È necessario che la confessione rimanga segreta.
Articolo 2
Se il sigillo della confessione abbracci anche altre notizie che non sono materia di confessione
Il sigillo della confessione non abbraccia direttamente se non quanto è materia della confessione sacramentale. Però indirettamente esso può abbracciare anche ciò che non è materia di tale confessione, quando si tratta di cose che potrebbero rivelare o il peccato o il peccatore.
Articolo 3
Se soltanto il sacerdote sia vincolato dal sigillo della confessione
Anche chi non è sacerdote […] può divenire partecipe del sigillo della confessione, ed essere tenuto al segreto.
Articolo 4
Se col permesso del penitente il sacerdote possa rivelare ad altri i peccati che conosce sotto segreto di confessione
Il penitente può far si che quanto il sacerdote sapeva come Dio lo sappia anche come uomo: e lo fa appunto dandogli il permesso di parlare. Perciò se questi parla non infrange il sigillo della confessione. È tenuto però a evitare lo scandalo.
Articolo 5
Se il confessore possa rivelare ad altri ciò che ha conosciuto in confessione e anche in altro modo
Quanto il confessore conosce per altra via, sia prima che dopo la confessione, non è tenuto a celarlo col segreto quanto alla conoscenza che ne ha come uomo […]. Tuttavia, per evitare lo scandalo, deve astenersi dal parlare se non c’è urgente necessità.