Simonia (II-II, 100)

La simonia

Articolo 1

Se la simonia sia la deliberata volontà di comprare o di vendere cose spirituali, o beni annessi a cose spirituali

L’uomo, vendendo o comprando cose spirituali, manca di rispetto a Dio e alle cose divine. Quindi pecca contro la religione.

Articolo 2

Se sia sempre illecito dare del danaro per i sacramenti

Ricevere denaro per la grazia spirituale dei sacramenti è un peccato di simonia, che non può essere giustificato da alcuna consuetudine […]. Invece non è simonia e non è peccato ricevere qualcosa per il sostentamento di coloro che amministrano i sacramenti, seguendo le norme della Chiesa e le consuetudini legittime.

Articolo 3

Se sia lecito dare e ricevere del danaro per atti di ordine spirituale

È un atto di simonia vendere o comprare ciò che di spirituale si trova in questi atti, mentre è cosa lecita prendere o dare un compenso per il sostentamento di chi impartisce i beni spirituali, seguendo le norme della Chiesa e le consuetudini legittime. Si deve però escludere l’intenzione di comprare e di vendere, e non si deve costringere chi non vuol dare ricorrendo alla sottrazione dei beni spirituali da impartire. Ciò infatti darebbe alla cosa l’aspetto di un commercio. – Una volta però che i beni spirituali sono stati impartiti gratuitamente, è lecito in seguito esigere, con l’intervento dell’autorità superiore, da chi può ma non vuole, le contribuzioni stabilite e consuete.

Articolo 4

Se sia lecito accettare del danaro per i beni connessi con le cose spirituali

I beni connessi con le cose spirituali come dipendenti da esse non possono essere mai disgiunti dalle cose spirituali, quindi in nessun modo è lecito venderli.

Certi beni invece non presuppongono le cose spirituali, ma piuttosto in ordine di tempo le precedono. Essi quindi possono in un certo modo essere venduti, non però in quanto sono connessi con dei beni spirituali.

Articolo 5

Se sia lecito dare cose spirituali in compenso di prestazioni personali o verbali

Come si commette simonia accettando danaro o qualsiasi altro bene esterno, che rientra nelle «prestazioni in denaro», così la si commette anche con le «prestazioni verbali», o con quelle «personali».

Articolo 6

Se sia giusto che i simoniaci siano puniti con la privazione di quanto hanno acquistato per via simoniaca

Chi ha conseguito una qualsiasi realtà spirituale mediante un compenso, non può ritenerlo lecitamente.

Inoltre i simoniaci, sia quelli che vendono sia quelli che comprano i beni spirituali, come anche gli stessi mediatori, sono puniti anche con altri castighi: con la deposizione e con l’infamia, se sono chierici; con la scomunica, se sono laici.

Vai alla barra degli strumenti