Spergiuro (II-II, 98)

Lo spergiuro

Articolo 1

Se per lo spergiuro si richieda la falsità di quanto uno conferma col giuramento

La falsità è nella natura dello spergiuro.

Articolo 2

Se ogni spergiuro sia un peccato

Lo spergiuro è manifestamente un peccato contrario alla religione, che ha il compito di onorare Dio.

Articolo 3

Se lo spergiuro sia sempre un peccato mortale

Lo spergiuro è nel suo genere un peccato mortale.

Articolo 4

Se commetta peccato chi esige il giuramento da uno spergiuro

Se si esige il giuramento a proprio vantaggio come persona privata bisogna distinguere. Se uno non sa che l’altro giurerà il falso, e quindi dice: «Giuramelo» per potersi fidare, non c’è peccato; però è una tentazione umana, in quanto deriva dalla nostra miseria: «Il di più viene dal maligno» [Mt 5, 37]. Se invece uno sa che l’altro ha agito contrariamente a quanto dice, e lo costringe ugualmente a giurare, commette un omicidio.

Se però uno esige il giuramento come persona pubblica, cioè a norma delle leggi e dietro la richiesta di altri, allora non è in colpa se esige il giuramento, qualunque sia il comportamento di chi è sul punto di giurare.

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