I suffragi per i morti
Articolo 1
Se i suffragi fatti da uno possano giovare a un altro
Le opere di uno non possono mai servire a far raggiungere a un altro un determinato stato per la via del merito […]. Invece uno può giovare mediante la preghiera anche quanto al conseguimento della salvezza mentre è in questa vita […].
Quando invece si tratta di qualcosa di accessorio a un determinato stato, allora l’intervento di uno può valere per un altro non solo per la via della preghiera, ma anche per la via del merito. E ciò può avvenire in due modi.
Articolo 2
Se i morti possano essere aiutati dai vivi
Ciò vale solo per ottenere una diminuzione della pena [nel purgatorio], o qualcosa del genere, senza che lo stato dei morti venga mutato.
Articolo 3
Se ai morti giovino i suffragi fatti dai peccatori
Il sacrificio dell’altare giova come suffragio per i defunti anche se compiuto da peccatori […]. Ora, l’opera del peccatore che fa i suffragi, considerata in primo luogo come sua, non può essere in alcun modo meritoria né per sé né per gli altri. – Ma il peccatore che fa i suffragi può essere considerato quale rappresentante di un altro. Il che può accadere in due modi […]. Perciò se qualcuno, morendo in stato di grazia, o un altro nelle stesse disposizioni, ordina che gli vengano fatti dei suffragi, questi valgono per il defunto anche se chi li fa si trova in peccato. Tuttavia essi varrebbero di più se chi li compie fosse in grazia di Dio: perché allora quelle opere sarebbero doppiamente meritorie.
Articolo 4
Se giovino anche ai vivi i suffragi che essi fanno per i morti
Il suffragio come soddisfazione di una pena appartiene a colui per il quale viene offerto, liberandolo dal debito della sua pena, mentre non libera dal debito proprio colui che compie i suffragi […].
Il suffragio come opera meritoria della vita eterna giova non solo a colui al quale è destinato, ma molto di più a chi lo compie.
Articolo 5
Se i suffragi giovino ai dannati dell’inferno
I suffragi non giovano ai dannati.
Articolo 6
Se i suffragi giovino alle anime del purgatorio
I suffragi fatti dai vivi giovano alle anime del purgatorio.
Articolo 7
Se i suffragi valgano per i bambini del limbo
I suffragi dei vivi non possono giovare ai bambini del limbo.
Articolo 8
Se i suffragi giovino in qualche modo ai beati del cielo
Non si addice ad essi l’aiuto offerto dai suffragi.
Articolo 9
Se alle anime dei defunti le preghiere della Chiesa,
il sacrificio dell’altare e le elemosine giovino in modo esclusivo, o speciale
Dal punto di vista della carità i sacrifici principali per i defunti sono il sacrificio della Chiesa e l’elemosina. Dal punto di vista dell’intenzione è la preghiera.
Articolo 10
Se le indulgenze concesse dalla Chiesa possano giovare anche ai morti
Lo possono se ciò è detto espressamente nella concessione dell’indulgenza.
Articolo 11
Se le cerimonie delle esequie giovino ai defunti
La pratica della sepoltura fu introdotta per i vivi e per i morti.
Articolo 12
Se i suffragi fatti per un defunto giovino a lui più che agli altri
Dal lato dell’intenzione di chi li offre non c’è dubbio che i suffragi giovano di più all’anima per cui vengono fatti: anzi, valgono unicamente per essa.
Articolo 13
Se i suffragi fatti per molti valgano per i singoli come quelli fatti per ciascuno in particolare
Se consideriamo l’efficacia dei suffragi dalla parte dell’intenzione di chi li offre, è chiaro che un suffragio fatto per un singolo vale più dei suffragi comuni.
Articolo 14
Se coloro che sono privi dei suffragi particolari usufruiscano di quelli comuni
come coloro che ottengono insieme quelli particolari e quelli comuni
Vi sono due opinioni. Se i suffragi particolari valgono indifferentemente per tutti allora tutti i suffragi sono comuni. E in questo caso il beneficio che ne ritrae chi è privo di suffragi particolari è uguale, qualora ne sia ugualmente degno, a quello di colui per il quale essi vengono fatti. Se invece i suffragi particolari non valgono ugualmente per tutti, ma principalmente per colui per il quale vengono fatti, allora non c’è dubbio che i suffragi comuni e quelli speciali messi insieme giovano più dei soli suffragi comuni.