Tirannicidio (II-II, 64, 3)

L’omicidio

Articolo 3

Se sia lecito a una persona privata uccidere i colpevoli

La cura del bene comune è affidata ai principi investiti della pubblica autorità. Perciò ad essi soltanto è lecito uccidere i malfattori, non già alle persone private.

 

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