Voto, in sé (II-II, 88)

Il voto

Articolo 1

Se il voto consista in un semplice proposito della volontà

Per il voto si richiedono necessariamente tre elementi: primo, la deliberazione; secondo, il proposito della volontà; terzo, la promessa, che ne è il costitutivo.

Articolo 2

Se il voto debba sempre riguardare un bene migliore

Il voto, propriamente parlando, ha per oggetto un bene migliore.

Articolo 3

Se sia obbligatoria l’osservanza di qualsiasi voto

L’uomo ha un obbligo strettissimo di adempiere i voti fatti a Dio.

Articolo 4

Se sia opportuno fare dei voti

Fare dei voti è una cosa vantaggiosa.

Articolo 5

Se il voto sia un atto di latria, cioè di religione

Fare voto è un atto di latria, ossia di religione.

Articolo 6

Se sia più lodevole e meritorio fare una cosa senza il voto o con il voto

Compiere un’azione con il voto è cosa migliore e più meritoria che compierla senza voto.

Articolo 7

Se i voti diventino solenni con il conferimento degli ordini sacri e la professione di una regola determinata

Si ha la solennità del voto quando uno col ricevere gli ordini sacri viene applicato al ministero sacro; oppure quando, con la professione di una regola determinata, entra nello stato di perfezione mediante la rinunzia al mondo e alla propria volontà.

Articolo 8

Se le persone sottoposte al potere di altri siano impedite dal fare voti

Uno non può obbligarsi stabilmente con un voto a cose in cui dipende da un altro senza il consenso del proprio superiore.

Articolo 9

Se i fanciulli possano obbligarsi con un voto a entrare in religione

Se il fanciullo, o la bambina, prima della pubertà, è privo dell’uso di ragione, in nessun modo può obbligarsi con voto a qualcosa. Se invece ha raggiunto l’uso della ragione, per quanto dipende da lui può obbligarsi, ma il suo voto può essere invalidato dai genitori, ai quali egli rimane soggetto. In ogni modo, per quanto sia capace di inganno, prima della pubertà non può obbligarsi con i voti solenni alla vita religiosa […]. – Invece dopo gli anni della pubertà i ragazzi possono legarsi alla vita religiosa, sia con i voti semplici che con i voti solenni, indipendentemente dalla volontà dei genitori.

Articolo 10

Se il voto possa essere dispensato

La commutazione è meno della dispensa dal voto. Tuttavia l’una e l’altra facoltà è rimessa all’autorità della Chiesa.

Articolo 11

Se il voto solenne di castità possa essere dispensato

Sembra che la Chiesa potrebbe dispensare dal voto di castità reso solenne dal conferimento dell’ordine sacro […]. Nei voti invece resi solenni dalla professione religiosa la Chiesa non può dispensare.

Articolo 12

Se per la commutazione o la dispensa dei voti si richieda l’autorità di un superiore ecclesiastico

Nella commutazione e nella dispensa dei voti è richieste l’autorità dei superiori ecclesiastici, che in persona di Dio determinano che cosa gli sia gradito.

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